1. Ai soggetti titolari di attività commerciali o artigianali ovvero rivolte alla fornitura di servizi che risultano danneggiati dall'esecuzione di lavori di pubblica utilità è assegnato un contributo a fondo perduto a titolo di indennizzo.
1. Hanno diritto al contributo di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 4, i soggetti di cui al medesimo articolo 1 la cui attività ha subìto danni per effetto della chiusura al traffico, per almeno un mese, della strada in cui ha sede l'esercizio.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i limiti di erogazione del contributo di cui all'articolo 1.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,